Il Decreto Rilancio del 2020 ha introdotto una vasta gamma di novità, tra cui il famoso Ecobonus relativo alle detrazioni fiscali per le spese sostenute nell’ambito degli interventi di efficientamento energetico. Non è da confondere con un altro bonus famoso (il Sisma Bonus, pensato per gli interventi edili volti a ridurre il rischio sismico). Tuttavia, ci sono dei limiti di cui bisogna ricordarsi e quello temporale è tra i principali: si possono rimborsare soltanto le spese sostenute per i lavori edili dal 1° luglio del 2020 fino al 31 dicembre del 2021.
Quali interventi edili sono coperti dall’Ecobonus al 110%?
Stando a quanto riportato dall’articolo numero 119 del Decreto Rilancio, attualmente l’Ecobonus può essere applicato solo su 4 categorie d’interventi specifici:
– in primis è possibile agevolare gli interventi d’isolamento termico sulle superfici orizzontali o verticali, purché interessino l’involucro dell’immobile. È inoltre necessario che la superficie interessata abbia un’incidenza superiore al 25% rispetto alla superficie disperdente dello stesso edificio. Il tetto massimo per gli interventi di questo tipo è pari a 60 mila euro moltiplicato per la quantità delle unità immobiliari di cui è composto l’edificio;
– in secondo luogo, si possono agevolare anche i lavori edili sulla sostituzione delle parti comuni degli edifici. I lavori di questo tipo riguardano i vari impianti di riscaldamento (tra cui quelli a condensazione, gli impianti geotermici, ibridi, a pompa di calore oppure quelli abbinati ad altri impianti, come quelli fotovoltaici). La detrazione fiscale viene calcolata basandosi sull’ammontare complessivo delle spese sostenute e il tetto massimo non può essere superiore a 30 mila euro, sempre moltiplicato per il numero di unità immobiliari di cui è composto l’edificio. Vengono riconosciute persino le spese relative alla bonifica e allo smaltimento dell’impianto che viene sostituito;
– senza dimenticarsi dei lavori effettuati sugli edifici unifamiliari e volti alla sostituzione degli impianti di riscaldamento. Anche in questo caso per Legge è prevista la possibilità di effettuare la sostituzione con tanto d’impianti ibridi, quelli a pompa di calore, i geotermici e molti altri ancora. Gli interessati possono detrarre anche le spese dei lavori effettuati sugli impianti abbinati a quelli voltatici oppure ai sistemi di accumulo. Come per la precedente categoria, il tetto massimo è sempre di 30 mila euro moltiplicati per la quantità delle unità immobiliari;
– nell’ultima categoria rientrano gli altri interventi di efficientamento energetico previsti dall’articolo numero 14 del Decreto Legislativo numero 63 del 2013. In questa categoria rientrano gli interventi come l’installazione delle schermature solari, la posa in opera delle finestre o degli infissi, il loro acquisto e così via. L’unica condizione per poter usufruire dell’Ecobonus è la necessità che tali lavori vengano compiuti in modo congiunto con uno degli interventi descritti precedentemente. Il tetto massimo in questo caso viene calcolato in relazione all’ammontare complesso di ogni singolo intervento completato.
Per usufruire dell’Ecobonus è necessario che ogni intervento sia finalizzato a migliorare il livello energetico complessivo dell’edificio di almeno 2 livelli (quindi dalla C si deve passare alla A, dalla D alla B o alla A e così via). L’unica eccezione vale per gli interventi sulla classe B, da cui si può passare alla A e comunque usufruire del bonus.
La cessione del credito e lo sconto in fattura dell’Ecobonus al 110%
Infine, non ci si può dimenticare della questione relativa allo sconto in fattura oppure alla cessione del credito. Per Legge è prevista la possibilità di effettuare lo sconto in fattura anticipato dal fornitore oppure di cedere il credito per l’esecuzione dei lavori ad altri soggetti, compresi gli intermediari finanziari, gli istituti di credito oppure le aziende edili. Si può anche farne a meno anticipando i soldi necessari per l’esecuzione degli interventi edili e successivamente recuperarli dalla Dichiarazione dei Redditi in un periodo diluito in 5 anni. Ovviamente, la situazione maggiormente conveniente per i clienti è di cedere il credito oppure usufruire dello sconto in fattura. In tal caso non sarà necessario anticipare il denaro oppure anticiparne solo una piccola parte.
Ecobonus al 110%: chi può usufruire dello sconto?
Tale agevolazione spetta ai condomini, alle persone fisiche e agi Istituti autonomi per le case popolari nonché agli istituiti che operano nella forma di società e persino alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa. Se necessiti di una analisi Ecobonus per condomini di Torino, puoi affidarti a Tini s.r.l. , esperti del settore saranno a tua disposizione per ogni pratica.